Libero accesso per gli animali da compagnia nei luoghi ed esercizi pubblici. Unico obbligo il guinzaglio e il senso civico di chi li accompagna.
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Nuove norme regolano l'accesso nei luoghi pubblici per agli animali di compagnia.

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Per dare una risposta chiara ai continui dubbi che affliggono i proprietari di cani e gatti e altri animali da compagnia ci ha pensato un accodo sottoscritto dall'ANCI e dalla Federazione Italiana Associazione Diritti Animali e Ambiente in data 27 giugno 2012

Nell'accodo sono definite le norme di comportamento che i titolari degli esercizi e gli enti pubblici devono rispettare.

Pieno rispetto per il nostro amico a 4 zampe o altro animale domestico, quindi! L'accordo definisce in soli 4 punti, l'accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperta al pubblico.

1. Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

  1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi.
  2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola.
  3. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori.

2. Accesso degli animali negli esercizi pubblici.

  1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l’accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l’utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell’animale. Il titolare di un esercizio può presentare all’ufficio competente …… motivata istanza di autorizzazione per limitare l’accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell’istanza l’esercente deve apporre specifico avviso.
  2. E’ fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali.
  3. Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili e scuole), ne è consentito l’accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.

3. Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

  1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.
  2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Obblighi e sanzioni

  1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e, per quanto di competenza, di far osservare la presente ordinanza.
  2. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa la cui cifra è fissata da ogni comune

Documento scritto e/o curato da Beatrice
Data pubblicazione: 26/06/2013 (15:20)
Ultimo aggiornamento: 27/06/2013 (10:45)


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